Le "nuove" modalità di esenzione per reddito non riguardano gli assistiti lombardi
A seguito di alcuni articoli apparsi sul web in merito all’introduzione, a partire dal mese di luglio, di “nuove modalità per poter usufruire delle esenzioni per reddito", stanno pervenendo da parte di cittadini numerose richieste di chiarimenti in proposito. A riguardo si ritiene di dover precisare che quanto riferito in tali articoli non riguarda gli assistiti lombardi rispetto ai quali nulla cambia a far data dal 1° luglio. Infatti, l'attuazione del DM 11dicembre 2009 relativo alla verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, ha avuto tempistiche e modalità di implementazione diverse nelle diverse regioni. La Regione Lombardia si è adeguata a tale normativa già nel 2011 mettendo a punto una specifica procedura relativa alle autocertificazioni, a regime ormai da tempo. In particolare, ogni anno entro il 31 marzo RL riceve dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) l’elenco dei propri assistiti che hanno diritto all’esenzione per reddito. Tali dati, ricavati dalle dichiarazioni dei redditi dell’anno precedente, sono operativi dal 1° aprile di ogni anno e sono validi fino al momento in cui non intervengano variazioni nel reddito e/o nella condizione lavorativa. In conclusione l’assistito lombardo non deve fare nulla di diverso rispetto agli anni passati in quanto il processo è attivo dal 2011 e consolidato negli anni.