Cessazione rinnovo automatico autocertificazioni per esenzione per reddito: E02, E12, E13, E30, E40
A partire dall’anno 2019 le esenzioni E02, E12, E13, E30, E40 avranno una durata massima annuale, non automaticamente rinnovabile, con scadenza al 31 marzo di ogni anno, salva precedente variazione dello stato di diritto (ad esempio perdita della status di disoccupato) – Cfr. DGR n. 1046 del17/12/2018. Queste disposizioni si estendono anche alle esenzioni […]
In caso di errori nella registrazione a sistema dell’autocertificazione sottoscritta dal cittadino, a partire dalla seconda settimana di ottobre 2019 (dal 14/10) il farmacista potrà annullare l’operazione qualora valgano entrambe le seguenti condizioni:
– l’esenzione è stata registrata nello stesso giorno in cui ne viene chiesto l’annullamento;
– l’annullamento è effettuato dalla stessa farmacia che ha registrato l’esenzione.
In farmacia possono essere recepite anche le autocertificazioni delle esenzioni (comprese E30 ed E40) anche per i minorenni dal tutore/amministratore di sostegno di terzi o comunque con delega di terzi.