DAT – DPM -MMA (Disposizione anticipata di trattamento, Post Mortem e Morte Medicalmente Assistita)
Disposizione anticipata di trattamento, Dichiarazione di Disposizione Post Mortem e Morte Medicalmente Assistita
Cosa sono le DAT - Disposizioni anticipate di trattamento
La L. 219 del 22 dicembre 2017, art. 4, prevede (decorrenza 31/01/2018) le disposizioni anticipate di trattamento (c.d. testamento biologico o biotestamento).
In previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, ogni persona può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a:
- accertamenti diagnostici;
- scelte terapeutiche;
- singoli trattamenti sanitari.
Possono fare le DAT tutte le persone che siano:
- maggiorenni
- capaci di intendere e di volere.
Le DAT possono essere consultate all’indirizzo: https://dat.salute.gov.it/dat_spid_login/
La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:
- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata;
- scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza, che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito (vedi circolare del Ministero dell’interno).
In caso di ricovero, il paziente può consegnare le DAT, compilate nei moduli:
– Modulo disposizione anticipata di trattamento (DAT)
– Modulo nomina/accettazione fiduciario
presso le rispettive Direzione Mediche, di Treviglio e Romano di L.dia, che provvederanno all’inserimento nel portale ELMAS (sistema informatico regionale usato nelle strutture sanitarie lombarde per la raccolta, la registrazione e la trasmissione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) alla Banca Dati Nazionale)
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni”.
MODULI UTILI
Con le DAT ogni persona può indicare altresì una persona di sua fiducia, denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.
L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
MODULI UTILI
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:
- esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Il Ministero della salute, le Regioni e le Aziende sanitarie provvedono ad informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.
La Consulta Bioetica Diocesana, con il breve scritto linkato più sotto, propone alcune linee di riflessione e orientamenti di azione, a partire dalla legge 219/2017, istitutiva delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT).
Con questo testo non pretende di formulare un pronunciamento, ma intende proporre un parere meditato, che solleciti il dibattito, il confronto e soprattutto orienti e plasmi le buone pratiche nel mondo sanitario e socio-sanitario.
Linee e orientamenti per i percorsi di cura, anche nelle situazioni di fine-vita
Cosa sono le DPM - Disposizione Post Mortem
L’ASST Bergamo Ovest garantisce il diritto del cittadino in possesso della capacità di agire di disporre in modo informato e consapevole la donazione del proprio corpo alla scienza a fini di studio e ricerca ai sensi della L. 10/2020.
La volontà di donazione, analogamente alle DAT, ma a differenza dalla donazione di organi e tessuti a fine di cura, regolata dal principio del silenzio assenso, si perfeziona per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Residenza, quindi consegnata all’ASST Bergamo Ovest, cui spetta il compito di conservarla e trametterla telematicamente alla Banca Dati nazionale presso il Ministero della Salute”.
Riferimento normativo: L. 10/2020 Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio
Per informazioni consultare la pagina: https://www.salute.gov.it/new/it/tema/disposizione-del-proprio-corpo-e-tessuti-post-mortem/
Indicazioni per la MMA - Morte Medicalmente Assistita
Contatti
Segreteria Direzione Sanitaria
E-mail: direzione_sanitaria@asst-bgovest.it
Tel. 0363/424008