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Assistenza sanitaria per Cittadini stranieri

Il Sistema Sanitario Regionale assiste e cura, nelle strutture pubbliche e in quelle private convenzionate, anche i cittadini stranieri che, per diverse ragioni, si trovano nel territorio regionale. Le modalità di accesso ai servizi e quelle di pagamento delle prestazioni dipendono da vari fattori, tra i cui il Paese di provenienza, l’esistenza di convenzioni internazionali e la situazione dei cittadini stessi rispetto alle norme relative all’ingresso e al soggiorno, come illustrato negli specifici paragrafi.

Sportelli e prenotazione

L’assistito per procedere all’iscrizione, obbligatoria o volontaria, dovrà recarsi presso lo sportello distrettuale di competenza territoriale.

È sempre possibile effettuare la pratica tramite piattaforma SIOC.

I cittadini residenti in altri comuni della provincia di Bergamo devono rivolgersi all’ASST competente in base al comune di domicilio:

Via G. Caironi, 7
Orari d’accesso: da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00.
Tel. 035/603224  da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00

Via Mario Cavagnari,5 – piano terra

Accesso fisico previo appuntamento su prenotamicloud.

Tel. 0363/919215 lunedì e martedì dalle ore 14.00 alle 15.30.

Piazza Maggiore,11 (Casa di Comunità)

Accesso fisico:

  • previo appuntamento su prenotamicloud da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30;
  • accesso diretto  da lunedì a venerdì dalle ore 13.30 alle ore 15.30.

Tel. 0363/919215 lunedì e martedì dalle ore 14.00 alle ore 15.30.

Distretti

Stranieri comunitari

Per i cittadini provenienti da un Paese dell’Unione Europea, dallo Spazio Economico Europeo o dalla Svizzera, presenti in Italia per turismo, l’assistenza sanitaria è garantita mediante la Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) che dà diritto a fruire delle cure necessarie, anche non urgenti.
In situazioni diverse dal soggiorno per turismo, i cittadini comunitari possono iscriversi al Servizio Sanitario Regionale (SSR) se in possesso di appositi moduli comunitari  S1 (in precedenza modelli E106, E109, E120, E121) rilasciati dal paese di provenienza, oppure se lavoratori subordinati con contratto di lavoro italiano o lavoratori autonomi assoggettati alla imposizione fiscale italiana.

Per l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale il cittadino comunitario residente dovrà presentare allo sportello “Scelta e revoca”, con documento di identità, codice fiscale (le fotocopie devono essere fornite dall’interessato):

  • se in Italia come lavoratore dipendente, anche stagionale, il contratto di lavoro (attestante il rapporto di impiego con datore italiano e la durata);
  • se in Italia come lavoratore autonomo, la certificazione di iscrizione alla camera di commercio o ad un Albo o Ordine Professionale e l’ attestazione di apertura partita IVA o apertura posizione INPS, o Mod. Unico redditi anno precedente;
  • se familiare del lavoratore dipendente o autonomo,  l’autocertificazione di carico familiare fiscale nei casi di ascendenti diretti o figli maggiori di 21 anni, certificato di matrimonio tradotto, per i figli certificato di nascita con l’indicazione di paternità e maternità, “Carta di Soggiorno per familiare cittadino UE/italiano”, qualora il familiare sia extracomunitario;
  • se ex lavoratore comunitario in stato di disoccupazione involontaria, l’ ex contratto di lavoro (attestante il rapporto di impiego cessato e la durata), autocertificazione di iscrizione ( D.I.D.) presso il Centro per l’impiego dove si trova il proprio domicilio;
  • se titolari di modelli S1 ( in precedenza  E106, E109, E120, E121) con modello S1.

I cittadini comunitari che hanno requisiti per soggiornare in Italia (perché dispongono di risorse economiche sufficienti, ecc..) ma non hanno i requisiti per l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (non svolgono attività lavorativa, non hanno modelli di copertura dello stato estero) devono stipulare un’assicurazione sanitaria privata che deve essere presentata al comune al fine di ottenere la residenza.

L’assicurazione privata non dà diritto all’iscrizione al S.S.R.

In alternativa all’assicurazione privata è possibile iscriversi volontariamente, con le modalità sopra indicate.

(Si tratta di cittadini comunitari già residenti che hanno successivamente perso il diritto all’assistenza)

Ai cittadini comunitari dimoranti sul territorio nazionale privi di copertura sanitaria in quanto non assistiti dagli Stati di provenienza e privi di requisiti per l’iscrizione al S.S.R vengono garantite, a titolo gratuito presso le strutture pubbliche o private accreditate, le prestazioni di cui all’art. 35 del D.Lgs. 286/98  esclusivamente se ricorrono le seguenti condizioni:

  • devono essere iscritti all’anagrafe di uno dei comuni lombardi;
  • devono effettuare una dichiarazione, riferita al proprio nucleo familiare anagrafico, attestante uno stato di indigenza tale da non poter sostenere il costo della prestazione.

Se non ricorrono le condizioni sopra indicate, le prestazioni sanitarie (sia ambulatoriali/specialistiche che di ricovero) devono essere pagate dagli assistiti che le richiedono.

Stranieri non comunitari

I cittadini provenienti da Paesi extra Unione Europea vengono iscritti al Sistema Sanitario Regionale se sono in possesso di permesso di soggiorno per i seguenti motivi:

  • lavoro subordinato o autonomo;
  • iscrizione alle liste di collocamento (in attesa di occupazione);
  • motivi familiari (visto per ricongiungimento o coesione familiare), es: familiare extra-UE di un cittadino comunitario/italiano;
  • cure mediche solo  per donne in stato di gravidanza;
  • cure mediche  ai sensi dell’art. 19. comma 2, lettera d-bis;
  • attesa adozione/Affidamento/Recupero psico-fisico del minore;
  • soggetti  sottoposti a misure alternative alla detenzione;
  • richiesta di Asilo Politico/Umanitario Internazionale;
  • asilo politico;
  • motivi umanitari;
  • protezione Sussidiaria/Internazionale;
  • misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali;
  • possessori di permesso CE o UE per soggiornanti di lungo periodo (Ex Carta di Soggiorno).

I familiari a carico (figli e coniuge) del cittadino straniero hanno diritto all’iscrizione al Servizio sanitario regionale come per il capo-famiglia, in attesa che la loro posizione venga regolarizzata.
L’iscrizione coincide con il periodo del permesso di soggiorno e, alla scadenza dello stesso, il cittadino straniero extra- comunitario deve provvedere al rinnovo.

Il diritto di iscrizione decade per:

  • mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
  • revoca o annullamento del permesso di soggiorno;
  • espulsione del cittadino straniero.

Il cittadino deve esibire allo sportello “Scelta e Revoca”:

  • permesso di soggiorno valido o ricevuta della richiesta di  permesso di soggiorno rilasciata dagli enti competenti (Questura, Prefettura o Ufficio Postale) unita a documentazione attestante il motivo della richiesta;
  • documento di identità residenti e/o ospitalità (eccetto richiedenti asilo);
  • codice fiscale;
  • documentazione attestante, in caso di motivi di lavoro, che l’attività sia soggetta alla legislazione fiscale italiana (IRPEF e IRAP).

Regione Lombardia ha esteso la possibilità d’iscrizione, a titolo gratuito, al Servizio Sanitario Regionale anche ai minori stranieri di 18 anni che si trovano in condizioni di irregolarità nel nostro Paese (cittadini non comunitari senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto e comunitari privi di copertura sanitaria).

I genitori del minore (o chi lo ha in carico) deve compilare uno specifico modello (disponibile presso il Distretto) per richiedere l’iscrizione.

Stranieri (comunitari o extracomunitari): iscrizione volontaria

Possono fruire dell’iscrizione volontaria  al Servizio Sanitario Regionale le seguenti categorie di stranieri in possesso di permesso di soggiorno con validità superiore a tre mesi e i cittadini comunitari residenti che non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria o non godono di idonea copertura sanitaria a carico dello Stato UE di provenienza, che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • stranieri con residenza elettiva (ed eventuali familiari a carico);
  • stranieri residenti per motivi religiosi o diplomatici (ed eventuali  familiari a carico);
  • stranieri residenti per affari (ed eventuali familiari a carico);
  • specifiche categorie di lavoratori con versamento contributi all’estero (ed eventuali familiari a carico);
  • lavoratori alla pari;
  • studenti;
  • cittadini che partecipano a programmi di volontariato;
  • ricongiungimento familiare di ultra sessantacinquenni con permesso rilasciato dopo il 5/11/2008.

Il cittadino deve esibire allo sportello “Scelta e revoca” la seguente documentazione:

  • solo se cittadino extracomunitario: permesso di soggiorno valido, o solo per studenti alla prima iscrizione, ricevuta della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno rilasciata dagli enti competenti (Questura, Prefettura o Ufficio Postale);
  • autocertificazione di residenza/domicilio abituale;
  • codice fiscale;
  • il versamento della quota annua (anno solare) non frazionabile può essere effettuato, presso uffici postali o sportelli bancari ESCLUSIVAMENTE con Mod. F24 indicando l’anno di riferimento e come cod .Regione: 10 e come cod. Tributo: 8846.

La quota annua dovuta per le diverse categorie di cittadini è calcolata sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e/o all’estero. L’ammontare dell’importo da pagare può essere richiesto (e sarà comunque verificato) dall’operatore di sportello.
TIPO DI CONTRIBUTO ai sensi dell’ art. 1 comma 240 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 :
  • CONTRIBUTO MINIMO: La quota annua dovuta per le diverse categorie di cittadini è calcolata sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e/o all’estero.
    • Tipologia: Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, non iscrivibili obbligatoriamente al SSN (compresi religiosi con familiari a carico, studenti con familiari a carico e ultrasessantacinquenni extracomunitari che si ricongiungono dopo il 5/11/2008 e gli eventuali familiari a carico)
      • Contributo in Euro: € 2.000 (Fino a €. 31.925 di reddito complessivo dell’anno precedente)
  • CONTRIBUTO SUPERIORE AL MINIMO: la quota annua dovuta per le diverse categorie di cittadini è calcolata sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e/o all’estero.
    • Tipologia: Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, non iscrivibili obbligatoriamente al SSN (compresi religiosi con familiari a carico, studenti con familiari a carico e ultrasessantacinquenni extracomunitari che si ricongiungono dopo il 5/11/2008 e gli eventuali familiari a carico)
      • Contributo: € 2.000 + contributo pari al 4% per la parte di reddito compresa tra €.31.925 e €. 51.646 di reddito (aggiuntivo ai 2000€). Contributo totale massimo: € 2.788,87

 

  • CONTRIBUTO FORFETTARIO – 
    • Contributo: € 700 per:
      • Studenti senza familiari a carico, sia comunitari privi di assistenza sanitaria nel loro paese, sia extracomunitari
      • Religiosi senza familiari a carico, sia comunitari privi di assistenza sanitaria nel loro paese, sia extracomunitari

 

    • Contributo € 1.200 per
      • Collocati alla pari senza familiari a carico, sia comunitari privi di assistenza sanitaria nel loro paese, sia extracomunitari


I cittadini stranieri con visto per turismo o per cure mediche oppure con permesso di soggiorno inferiore a tre mesi non possono essere iscritti al Servizio Sanitario Regionale, nemmeno facoltativamente, ma possono fruire a pagamento delle prestazioni sanitarie necessarie.

Minori stranieri presenti irregolarmente sul territorio italiano

Fino al 31/12/2017 (DGR 10/1185 del 20/12/2013,  prorogata con DGR 5954 del 5/12/2016 ) i minori stranieri irregolari sul suolo italiano, con età inferiore ai 18 anni e di qualunque nazionalità (extracomunitari e comunitari privi di attestati di diritto o di TEAM rilasciata dal Paese di provenienza) possono essere iscritti al Servizio Sanitario Regionale con assegnazione del Pediatra di Famiglia.

Il familiare/accompagnatore presenta allo sportello “Scelta e Revoca” del Municipio dove l’interessato ha il domicilio, apposita istanza di iscrizione unitamente al documento d’identità o equipollente del minore.

In merito all’età anagrafica, la stessa potrà essere desunta dai seguenti documenti:

  • documento d’identità, passaporto o documento equipollente del minore
  • certificato di nascita del minore
  • permesso di soggiorno scaduto
  • dichiarazione del genitore/accompagnatore.

Al minore verrà rilasciata la Tessera Cartacea che attesta l’iscrizione al SSR: con tale documento il minore potrà accedere gratuitamente al regime delle visite occasionali presso i Pediatri di Famiglia o il Medico di Medicina Generale. Solo i minori di 14 anni potranno fruire dell’accesso gratuito agli ambulatori (ivi compresi i consultori e la Continuità Assistenziale) delle Strutture Pubbliche e Private Accreditate perchè in possesso di esenzione E11.

Cittadini provenienti da paesi convenzionati

L’Italia ha stipulato delle Convenzioni Bilaterali che assicurano, con alcune limitazioni, l’assistenza ai cittadini che si recano in uno dei due Paesi; l’assistenza varia in base alle diverse convenzioni ed è limitata solo ad alcune categorie di cittadini o a specifici motivi di soggiorno/trasferimento nell’altro Stato di destinazione. L’assistenza è garantita ai cittadini di entrambi gli Stati convenzionati e in alcuni casi (secondo quanto previsto dalle specifiche convenzioni) l’assistenza è estesa a tutti i cittadini iscritti ai rispettivi Servizi Sanitari.

I Paesi extra UE convenzionati sono i seguenti: Argentina, Australia, Bosnia- Erzegovina (ex Jugoslavia), Brasile, Capoverde, Kossovo, Macedonia (ex Jugoslavia), Montenegro (ex Jugoslavia), Principato di Monaco, San Marino, Serbia (ex Jugoslavia), Stato del Vaticano, Tunisia.

Approfondimenti e delucidazioni sono reperibili sul sito del Ministero della salute.

I modelli previsti dalle Convezioni sono rilasciati dal Distretto di appartenenza (sportelli Scelta e Revoca). Per l’elenco delle sedi distrettuali, gli orari, ecc. si veda sotto.

Stranieri temporaneamente presenti (STP)

I cittadini extra comunitari e non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno hanno diritto alle prestazioni sanitarie ambulatoriali e ospedaliere erogate da strutture pubbliche o private accreditate relativamente a:

  • cure urgenti ed essenziali;
  • tutela della gravidanza e della maternità, tutela del minore;
  • vaccinazioni, profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive;
  • assistenza farmaceutica;
  • assistenza protesica.

L’accesso alle strutture sanitarie dello straniero irregolare non comporta segnalazione ad organi istituzionali, salvo i casi in cui la stessa si rende obbligatoria.

Non è prevista l’assistenza del medico di famiglia e del Pediatra di libera scelta.

Il codice può essere rilasciato esclusivamente a cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea (né a Svizzera, Norvegia, Islanda,  Liechtenstein e Regno Unito), presenti irregolarmente sul territorio nazionale. Non può pertanto essere rilasciato qualora il cittadino straniero sia presente in Italia in modo regolare a qualsiasi titolo.

Allo straniero irregolare viene assegnato dalla struttura sanitaria pubblica dell’ufficio erogante la prestazione, (sempre che lo straniero non ne sia già in possesso e non l’abbia con sé) il codice STP (straniero temporaneamente presente), costituito da sedici caratteri di cui: tre per la sigla STP, sei per il codice ISTAT (relativo alla Regione ed alla struttura erogante) e sette caratteri come numero progressivo attribuito al momento del rilascio.

In provincia di Bergamo il codice STP viene rilasciato, a seguito di specifici accordi intercorsi con le strutture pubbliche, anche dalle strutture private con Pronto Soccorso.

Contestualmente al rilascio del codice STP l’assistito indigente deve sottoscrivere la relativa dichiarazione d’indigenza.

Il codice STP e la dichiarazione d’indigenza hanno validità di sei mesi e possono essere rinnovati, di sei mesi in sei mesi, fino a quando persistono le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

Sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale.

L’identificazione del cittadino straniero mediante codice STP non dà diritto all’iscrizione al SSN e non è assolutamente ad essa equiparabile. Pertanto questi assistiti non possono accedere ai Medici di Assistenza Primaria/Pediatri di Famiglia, né ai servizi di Guardia Medica (Continuità Assistenziale). L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di Pubblica Sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Il codice assegnato deve essere utilizzato anche per la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni a carico del SSR erogate dalle strutture.

Agli stranieri in esame sono garantite, nelle strutture pubbliche o private accreditate del SSN, le seguenti prestazioni:

  • cure ambulatoriali e di ricovero urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio;
  • interventi di medicina preventiva e prestazioni ad essa correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, individuati dalla normativa e precisamente: la tutela della gravidanza e della maternità, tutela della salute dei minori, vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di prevenzione collettiva autorizzati dalla Regione, interventi di profilassi internazionale;
  • profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

A favore di questi assistiti si applicano anche le disposizioni di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e cura degli stati di tossicodipendenza. Si precisa che:

  • per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo o danno per la salute della persona;
  • per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

E’ stato altresì affermato il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare al paziente il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alle possibili risoluzioni dell’evento morboso. Si precisa, in ogni caso, che l’accertamento della essenzialità della prestazione, così come dell’urgenza, rientra nell’ambito della responsabilità del Medico. Inoltre il codice STP dà diritto alle prescrizioni farmaceutiche, su ricettario regionale da parte di medico specialista di struttura pubblica o privata accreditata, e alle prestazioni di assistenza protesica, sempre nell’ambito delle cure urgenti ed essenziali.

Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolari con codice STP qualora privi di risorse economiche sufficienti (indigenti). Sono tuttavia fatte salve le quote di compartecipazione alla spesa (ticket) a parità di condizioni con il cittadino italiano. Lo straniero irregolare può inoltre usufruire di esenzioni dal pagamento del ticket, in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne:

  • le prestazioni di primo livello (ad accesso diretto senza prenotazione ed impegnativa)
  • le urgenze (codici PS esenti);
  • lo stato di gravidanza (prestazioni previste in esenzione a seconda della settimana di gestazione);
  • le prestazioni rese a minori (sino 14 anni);
  • le prestazioni rese per patologie esenti o a favore di soggetti esenti in ragione dell’età o in quanto affetti da gravi stati invalidanti.

In Regione Lombardia è previsto l’utilizzo del codice “X01” per tutte le prestazioni esenti rese a cittadini in possesso di codice STP. Per le prestazioni non esenti l’assistito, anche se indigente con codice STP, dovrà essere invitato a pagare il ticket. Solo qualora l’assistito dichiari di non poter pagare neppure il ticket la prestazione dovrà essere fornita in esenzione totale indicando, anche in questo caso, il codice “X01”.

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L'esenzione dal ticket sanitario spetta per ragioni di reddito, età, patologia o condizioni sociali.