Funzioni di culto
Funzioni di culto
I pazienti ricoverati nelle ASST possono ricevere assistenza religiosa su richiesta (propria o dei parenti/caregiver) o durante il servizio di visita periodica da parte dei ministri di culto (ove previsto) possibilmente in luoghi diversi per cattolici e per altre religioni: la Direzione deve mettere a disposizione “idonei locali” per l’esercizio della libertà religiosa e per l’adempimento delle pratiche di culto.
Resta fermo quanto disposto, per la religione Cattolica, dall’art. 11 della legge n. 121 del 1985, per le confessioni diverse dalla Cattolica il servizio è riconosciuto nelle intese stipulate con lo Stato ai sensi dell’art. 8, terzo comma, Costituzione italiana.
Per quelle confessioni che, invece, non hanno stipulato intesa con lo Stato, la “base giuridica” del servizio di assistenza religiosa nelle strutture sanitarie è ancora da rintracciarsi nel r.d. n. 289 del 1930 (Norme per l’attuazione della L. 24 giugno 1929 n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato), il cui art. 5 statuisce che i “ministri dei culti ammessi” possono essere autorizzati, su richiesta, a “prestare l’assistenza religiosa ai ricoverati che la richiedano”, mediante un’autorizzazione della direzione amministrativa sentita la DMP (Direzione Medica di Presidio) che deve indicare, altresì, “le modalità o le cautele con cui l’assistenza deve essere prestata”.
Il ministro di culto o il rappresentante della comunità religiosa assicura un’assistenza morale su base volontaria e chi garantisce il servizio deve essere chiaramente identificabile; l’accesso alle Unità Operative viene autorizzato dal Direttore Generale ed effettuato nel rispetto delle regole stabilite dalla Direzione Medica Ospedaliera e dall’Unità Operativa dove il paziente è ricoverato.
Cappellano Treviglio: Don Angelo Rossi
Cappellano Romano: Don Vittorino Belloli