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UPG – Ufficio Protezione Giuridica

Istituti giuridici di protezione per le persone che hanno una ridotta (o nulla) capacità di manifestare la propria volontà, con l’obiettivo comune di tutelare le persone “fragili”

Di cosa si tratta

Il nostro ordinamento giuridico contempla tre differenti istituti giuridici di protezione per le
persone che hanno una ridotta (o nulla) capacità di manifestare la propria volontà, con l’obiettivo comune di tutelare le persone “fragili”:

  • l’interdizione, a cui si può ricorrere qualora una persona si trovi in condizioni di abituale infermità di mente di tale gravità da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi (art. 414 C.C., così come modificato dalla legge 6/2004). L’interdetto, nella cura dei propri interessi, viene sostituito da un rappresentante legale (il tutore);
  • l’inabilitazione, a cui si ricorre quando si ritiene che la persona non si trovi in uno stato d’infermità tale da giustificare il ricorso all’interdizione (art. 415 C.C). Con l’inabilitazione viene pertanto dichiarata un’incapacità relativa: l’inabilitato può provvedere all’ordinario, ma deve essere assistito dal curatore per il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione;
  • l’amministrazione di sostegno (introdotta con la legge 9 gennaio 2004 n. 6) a cui si ricorre quando, in presenza di persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, si intenda offrire tutela con la minore limitazione possibile della capacità di agire, rispettando e valorizzando contestualmente le capacità residue (art. 404 C.C). A differenza dell’interdizione e dell’inabilitazione, dotate di tendenziale stabilità, l’amministrazione di sostegno può inoltre configurarsi anche come misura di tutela meramente temporanea. La figura dell’amministratore di sostegno è pertanto chiamata, non a sostituire ma, a “prendersi cura della persona”, a preservare le autonomie del beneficiario, a una presa in carico globale dell’individuo, al rispetto delle sue aspirazioni, tenendo in giusta considerazione
    tutti i suoi contesti di vita.

Come accedere

La nomina di una di queste tre figure avviene con Decreto del Giudice Tutelare dopo la
presentazione di una richiesta presso il Tribunale Ordinario.

Per il percorso di interdizione e inabilitazione è necessario presentare un vero e proprio atto di citazione/ricorso giudiziario formalizzato pertanto si consiglia l’assistenza di un avvocato.

Per informazioni sulla nomina di un amministratore di sostegno è possibile rivolgersi all’Assistente Sociale del proprio servizio specialistico di riferimento* (es. CPS, SERD,
Consultorio Familiare) o all’Assistente Sociale presente al PUA delle seguenti Case di
Comunità:

Case di Comunità

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