Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto secondo le disposizioni di legge, da n.3 componenti di cui:
- un componente designato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze;
- un componente designato dal Ministro della Salute;
- uno designato dalla Regione.
Compete al Direttore Generale Aziendale la nomina del Collegio Sindacale con la specificazione della relativa decorrenza e dell’inerente convocazione della seduta di insediamento ai fini della prevista elezione, in tale prima seduta, del Presidente in seno al Collegio stesso, con contestuale cessazione delle funzioni già svolte dal preesistente Collegio.
In particolare il Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa svolge le seguenti funzioni:
- verifica la regolarità amministrativa e contabile;
- vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
- esamina e esprime le proprie valutazioni sul bilancio di esercizio. Pertanto, il Collegio Sindacale procede a:
- verificare l’amministrazione dell’Azienda sotto il profilo economico;
- vigilare sull’osservanza della legge;
- accertare la regolare tenuta della contabilità;
- verificare la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- effettuare periodiche verifiche di cassa.
Al Collegio Sindacale spetta quindi il controllo di regolarità dell’azione amministrativa e contabile dell’Azienda, fondato non su un mero riscontro di legittimità degli atti, ma sempre più sulla verifica dell’efficienza ed economicità della gestione aziendale.
Il Collegio, organo istituzionale dell’Azienda, fermo restando la diversità della responsabilità e delle competenze assegnate dalla normativa, ispira la propria attività al principio della piena collaborazione e delle sinergie operative con le strutture aziendali, favorendo costanti e reciproche forme di consultazione e di coinvolgimento, in particolare per gli atti ed i provvedimenti che maggiormente incidono sul processo di programmazione aziendale.