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Whistleblowing

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

La Legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 avente ad oggetto “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.63 del 15 marzo 2023;

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, definisce whistleblower la persona che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo. Sono compresi tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con una amministrazione o un ente privato, pur non avendo la qualifica di dipendenti (volontari, tirocinanti, ecc.), gli assunti in prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con gli enti o il cui rapporto è cessato, se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro.

Le Linee Guida ANAC, approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, “in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative regionali. Procedure per la presentazione delle segnalazioni esterne”, che in recepimento del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, prevede che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute all’attivazione di canali di comunicazione interna che garantiscano, anche attraverso il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché della segnalazione e della relativa documentazione.
È disponibile anche un canale per l'effettuazione della segnalazione esterna. La persona segnalante può effettuare una segnalazione  esterna.

Segnalazione condotte illecite

Con delibera n. 1831 del 31/08/2023 la ASST Bergamo Ovest ha determinato di aderire al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) per essere gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

Canale interno per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite  – Whistleblowing dell’ASST Bergamo Ovest

Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo web: 

https://asstbergamoovest.whistleblowing.it/#/

Ai sensi dell'art, 6 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 si evidenzia che è disponibile anche un canale per l'effettuazione della segnalazione esterna. La persona segnalante puo' effettuare una  segnalazione  esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre  una  delle  seguenti condizioni:    

a) non e' prevista,  nell'ambito  del  suo  contesto  lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna  ovvero questo, anche se obbligatorio, non e' attivo o,  anche  se  attivato, non e' conforme alle Linee Guida ANAC.

b) la persona segnalante  ha  gia'  effettuato  una  segnalazione interna  e la stessa non ha avuto seguito;    

c) la persona segnalante ha fondati motivi di  ritenere  che,  se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa  non  sarebbe  dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa  determinare il rischio di ritorsione;    

d) la persona segnalante ha fondato motivo  di  ritenere  che  la violazione possa costituire un pericolo imminente  o  palese  per  il pubblico interesse. 

Canale esterno

Aegnalazioni di illeciti presentate all'autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/

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